Proposta di contratto di locazione di natura transitoria.
Il locatore
- Nome: Elisabetta - Cognome: de Carli
nata a: Torino - il: 07/12/1951, C.F. DCRLBT51T47L219E, residenza: Torino, via Bellotti Bon 4, Passaporto Y494560, , rilasciato il 04/04/2006 dal Questore di Torino

concede in locazione ai conduttori
Nome: Grisha - Cognome: Hovsepyan, nato a: _______________ - il: __/__/___, C.F. ______________________________, residenza: ___________________________________________________, Pass. _______________, rilasciato il: __________, dal: comune di _______________

Nome: Tatevik - Cognome: Avetisyan, nato a: _______________ - il: __/__/___, C.F. ______________________________, residenza: ___________________________________________________, Pass. _______________, rilasciato il: __________, dal: comune di _______________

Nome: Mnatsakan - Cognome: Abgaryan, nato a: _______________ - il: __/__/___, C.F. ______________________________, residenza: ___________________________________________________, Pass. _______________, rilasciato il: __________, dal: comune di _______________

Nome: Marianna - Cognome: Hovsepyan nato a: _______________ - il: __/__/___, C.F. ______________________________, residenza: ___________________________________________________, Pass. _______________, rilasciato il: __________, dal: comune di _______________

che accetta l'unità immobiliare posta in via Bellotti Bon n. civico 4, piano primo, composto di n. 3 vani, oltre cucina e servizi, per mq. 75 complessivi, calcolati come da accordo provinciale, ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: fg. 176 - n. 1501. sub 22-d
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
Articolo 1 (Durata e natura transitoria)
Il contratto è stipulato per la durata di dieci mesi, dal 09/09/2013 al 9/07/2014 allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2) cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, concordando espressamente le parti che la presente locazione ha natura transitoria. Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra Locatore e conduttori, depositato presso il Comune di Torino, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto i conduttori espressamente hanno l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i mesi dieci
Articolo 2 (Canone)
Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo è convenuto in euro 8.800, che i conduttori si obbligano a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario in n. 10 rate eguali anticipate di euro 880,00 ciascuna, al primo giorno di ogni mese
Articolo 3(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, i conduttori versano al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro 880.00 pari a una mensilità del canone, non imputabile in conto delle rate di affitto, neppure in prossimità della scadenza del contratto e sarà restituita dopo la regolare riconsegna delle cose locate e dopo eventuale conguaglio dei consumi di elettricità, acqua, gas e simili servizi e previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 4(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato E.
Le parti pattuiscono a carico dei conduttori, oltre al canone, un versamento di euro 80.00 (ottanta) mensile da imputarsi in acconto sulle spese di internet, condominiali, tassa comunale di smaltimento rifiuti e riscaldamento che ai sensi dell'art. 9 della legge 392/78 sono a carico della stessa parte conduttrice. Tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica e gas saranno a carico dei conduttori per tutto il periodo della conduzione. Prima di effettuare il pagamento, i conduttori hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Hanno inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)
Le spese di bollo e registrazione per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico dei conduttori. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia ai conduttori.
Articolo 6 (Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttori, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora i conduttori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.
Articolo 7 (Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dei conduttori. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 8 (Recesso dei conduttori)

Articolo 9 (Consegna)
i conduttori dichiarano di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custodi della stessa. i conduttori si impegnano a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegnano altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile, così come si impegnano ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato ai conduttori compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
Articolo 10 (Modifiche e danni)
i conduttori non possono apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. i conduttori esonerano espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo 11 (Accessi)
i conduttori devono consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nei due mesi precedenti la scadenza del contratto, i conduttori devono consentire al locatore la visita all'unità immobiliare per mostrarla a nuovi inquilini, nelle ore mattutine dopo le ore 10 e nelle ore pomeridiane dopo le ore 17, con esclusione dei giorni festivi, previo accordo.
Articolo 12 (Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, i conduttori eleggono domicilio nei locali a loro locati e, ove essi più non li occupino o comunque detengano, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed i conduttori si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98.

Torino, li 09,09,2013   Letto, approvato e sottoscritto
 
Il locatore __________________________________
I conduttori ___________________________________________________________________________

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente contratto.
Il locatore __________________________________
I conduttori ___________________________________________________________________________